L'Accesso Civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013)

Cos’è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Va redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
tramite posta elettronica all’indirizzo responsabile: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tramite posta ordinaria indirizzata a: Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Istituto San Giovanni Bosco, 

Via Nuova sn 74016 Massafra TA
tramite fax al n. 0998806136

direttamente presso: Unità organizzativa "Anticorruzione e Trasparenza Responsabile: Dott.ssa Grazia Castelli

Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco
Via Nuova sn 74016 Massafra TA

via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tramite fax al n. 0998801180

il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente della Direzione responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.icsgboscomassafra.gov.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne da comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito www.icsgboscomassafra.gov.it quanto richiesto e contemporaneamente ne da comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’adempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’amministrazione o della formazione del silenzio.

Normativa di riferimento D.Lgs.33/2013 art.5

Modello richiesta accesso civico

Modello richiesta potere sostitutivo

Informazioni e riferimenti normativi
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto legislativo - 14 marzo 2013, n. 33.

Note privacy: Il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione, è possibile solo in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": (...) nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per la loro ripubblicazione.

Art.5, c.1, 4
Art. 5 - Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.